CODICE DELLA STRADA – PAGAMENTO DELLE SANZIONI IN MISURA RIDOTTA CON STRUMENTI ELETTRONICI DI PAGAMENTO

( Trasporti e circolazione )

CODICE DELLA STRADA – PAGAMENTO DELLE SANZIONI IN MISURA RIDOTTA CON STRUMENTI ELETTRONICI DI PAGAMENTO

Norma di interpretazione autentica in materia di tempistiche ed effetto liberatorio.

Informiamo che il 15 aprile u.s. è entrata in vigore la disposizione, art. 17- quinquies, comma 1, D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella L. 8 aprile 2016, n. 49 (G.U. n. 87 del 14 aprile 2016) che fornisce un’interpretazione autentica dell’art. 202, comma 1, primo e secondo periodo, del Codice della Strada, in materia di pagamento in misura ridotta.

Com’è noto, in caso di violazione di norme del Codice della Strada, il trasgressore può pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo edittale previsto dalla disposizione violata.

Salvo i casi in cui è prevista la confisca del veicolo e la sospensione della patente, il trasgressore può anche beneficiare di uno sconto del 30% per pagamenti effettuati entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

In entrambi i casi, la sanzione può essere pagata in contanti direttamente presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore o a mezzo di versamento in c/c postale o ancora, se l’amministrazione lo prevede, tramite c/c bancario o mediante strumenti di pagamento elettronico.

L’utilizzo dello strumento del bonifico bancario o postale comporta il trascorrere di un lasso di tempo tra la data di disposizione dell’ordine di bonifico e la data di effettivo accreditamento, il quale perciò può avvenire anche successivamente alla scadenza dei predetti termini nonostante la disposizione del bonifico sia stata fatta in tempo utile.

Per questo motivo, la norma in commento, mediante un’interpretazione autentica dell’art. 202 C.d.S., ha previsto che per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite c/c postale, l’effetto liberatorio del pagamento si produce solo se l’accredito a favore dell’amministrazione avviene entro 2 giorni dalla data di scadenza del pagamento.

Pertanto, in caso di pagamento delle sanzioni mediante strumenti elettronici di pagamento, sarà possibile:

  • beneficiare dello sconto del 30% purché l’accredito a favore dell’amministrazione avvenga entro il 7° giorno dalla data di contestazione o notificazione;
  • essere ammessi al pagamento in misura ridotta pari al minimo edittale purché l’accredito a favore dell’amministrazione avvenga entro il 62° giorno dalla data di contestazione o notificazione.

È da notare che l’entrata in vigore di tale disposizione di interpretazione autentica supera le precedenti linee interpretative (più restrittive) del Ministero dell’Interno, che aveva stabilito che l’effetto liberatorio si verificasse solo se la data di accredito dell’importo sul conto dell’organo di polizia fosse avvenuta entro i termini previsti dall’art. 202, comma 1, primo e secondo periodo, del Codice della Strada.

TC 21 – 6.5.2016

Rif.
L. Caccialupi – Tel 0575 399437 – e-mail: caccialupi@assindar.it
G. Mascagni – Tel. 0564 468811 – e-mail: g.mascagni@confindustriagrosseto.it

G.U. n. 87 del 14 aprile 2016

 D.L. 14 febbraio 2016, n. 18

(convertito dalla L. 8 aprile 2016, n. 49)

 

Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio

… omissis ……

Art. 17-quinquies

Strumenti bancari di pagamento

Il primo e il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si interpretano nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l’effetto liberatorio del pagamento si produce se l’accredito a favore dell’amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento.

… omissis ……