CIRCOLAZIONE SENZA COPERTURA ASSICURATIVA E CONFISCA DEL VEICOLO

( Trasporti e circolazione )

CIRCOLAZIONE SENZA COPERTURA ASSICURATIVA E CONFISCA DEL VEICOLO

I veicoli a motore non possono circolare sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

Il Ministero dell’Interno, con la nota 5 maggio 2016 (allegata), fornisce chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell’art. 193 del codice della strada, in materia di obbligo di assicurazione di responsabilità civile.

In particolare, la nota si sofferma sull’applicabilità della confisca del veicolo nelle ipotesi di circolazione senza la copertura dell’assicurazione di responsabilità civile, quando, in presenza del pagamento in misura ridotta o in forma ulteriormente scontata del 30% entro 5 giorni, non sia corrisposto il premio assicurativo per almeno 6 mesi o lo stesso sia corrisposto oltre il termine di 60 giorni.

Nel silenzio della norma, non essendo possibile procedere a confisca, in tali ipotesi il veicolo rimane sottoposto a sequestro amministrativo, con evidenti inconvenienti per i trasgressori che, avendo comunque riattivato la copertura assicurativa oltre il termine di 60 giorni, non possono disporre del veicolo.

Il Ministero dell’Interno chiarisce che in tali casi è da applicare il meccanismo procedimentale di cui all’art. 21 della L. n. 689/1981, e che pertanto l’autorità amministrativa emetterà un’ordinanza-ingiunzione al fine di fissare il termine massimo entro cui deve essere corrisposto il premio assicurativo, scaduto il quale si potrà procedere alla confisca del veicolo.

TC 22 – 17.5.2016

Rif.
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