ACCESSO ALLA PROFESSIONE

( Trasporti e circolazione )

ACCESSO ALLA PROFESSIONE

Infrazioni gravi che possono comportare la perdita del requisito dell’onorabilità.

Informiamo che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L74 del 19 marzo 2016 il Regolamento (UE) 2016/403 del 18 marzo 2016 (allegato), che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009 per quanto concerne la classificazione delle infrazioni gravi alle norme comunitarie che possono portare alla perdita del requisito dell’onorabilità delle imprese di autotrasporto o dei gestori dei trasporti.

Il regolamento, che entra in vigore l’8 aprile p.v., si applica dal 1° gennaio 2017.

Il regolamento (CE) n. 1071/2009 stabilisce che gli Stati membri debbano inserire le infrazioni gravi nel registro elettronico nazionale (REN). La classificazione armonizzata delle infrazioni garantisce una concorrenza più equa tra imprese, nonché un’applicazione più armonizzata ed efficiente del Registro europeo (ERRU – European Register of Road Transport Undertakings).

Per assicurare una concorrenza leale tra le imprese, è stato stabilito un metodo comune di calcolo della frequenza oltre la quale sono considerate più gravi le infrazioni ripetute. Le stesse possono portare all’avvio della procedura amministrativa nazionale che, a discrezione dell’autorità competente, può comportare la perdita dell’onorabilità di un operatore dei trasporti.

Il regolamento in esame stabilisce che la frequenza deve tener conto della gravità dell’infrazione, della durata e del numero medio dei conducenti impiegati dall’impresa.

Già il regolamento (CE) n. 1071/2009 prevede che l’impresa che ha subito condanne o sanzioni accertate in via definitiva per una delle infrazioni più gravi della normativa comunitaria, anche se commesse all’estero – stabilite dall’Allegato IV del medesimo regolamento – possa essere destinataria di procedure amministrative all’esito delle quali l’autorità competente può determinare la perdita dell’onorabilità.

Ora, il nuovo regolamento individua ulteriori infrazioni, che vanno ad aggiungersi a quelle contenute nell’Allegato IV sopra richiamato. In particolare:

Allegato 1 – Classificazione di infrazioni gravi

A ciascuna delle infrazioni gravi ivi indicate è assegnato uno dei seguenti livelli di gravità:

  • infrazione grave (IG);
  • infrazione molto grave (IMG);
  • infrazione più grave (IPG).

Rientrano nell’ambito di tali infrazioni – con diversi livelli di gravità a seconda dell’entità dell’inosservanza – le violazioni dell’art. 6 del regolamento (CE) n. 1071/2009 relative alle seguenti materie:

  • tempi di guida e di riposo;
  • tachigrafo;
  • orario di lavoro;
  • pesi e dimensioni dei veicoli;
  • controllo tecnico su strada dei veicoli;
  • limitatori di velocità;
  • CQC;
  • patente di guida;
  • trasporto di merci pericolose;
  • accesso al mercato del trasporto internazionale su strada.

Ricordiamo che lo stesso regolamento (CE) n. 1071/2009 prevede controlli mirati nei confronti delle imprese classificate a maggior rischio e, in Italia, con decreto interministeriale 24 ottobre 2011, sono stati determinati i criteri per l’adozione di un sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto di merci e viaggiatori, in conto terzi ed in conto proprio, sulla base della gravità delle violazioni commesse con i veicoli in disponibilità̀ delle imprese stesse  alle disposizioni che attengono alle norme sui tempi di guida e di riposo, nonché all’uso  del tachigrafo, come previsto dalla normativa nazionale e comunitaria che si è via via formata .

Nel REN nazionale devono altresì risultare le infrazioni gravi che hanno portato a condanne o sanzioni negli ultimi 2 anni.

Allegato 2 – Frequenza del ripetersi di gravi infrazioni

L’Allegato 2 stabilisce che, in caso di recidiva, le infrazioni gravi (IG) e molto gravi (IMG) di cui all’Allegato 1 sono considerate ancora più gravi dall’autorità competente dello Stato membro di stabilimento; la frequenza è determinata dai seguenti fattori:

  1. gravità dell’infrazione;
  2. durata;
  3. numero dei conducenti impiegati dall’impresa.

Tre infrazioni gravi (IG) per conducente per anno vengono considerate come un’infrazione molto grave (IMG). Tre infrazioni molto gravi (IMG) per conducente  per anno danno luogo all’avvio della procedura nazionale per la perdita dell’onorabilità.

È importante sottolineare che il numero di infrazioni per conducente/anno rappresenta un valore medio calcolato dividendo il numero totale di tutte le infrazioni della stessa gravità (IG o IMG) per il numero medio di conducenti occupati durante l’anno.

Allegato 3 – Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006

L’Allegato 3 del regolamento sostituisce l’Allegato 3 della direttiva 2006/22/CE, riproducendo in sostanza i contenuti dell’Allegato 1 relativi alle violazioni in materia di tempi di guida e di riposo e tachigrafo.

TC 18 – 31.3.2016

Rif.
L. Caccialupi – Tel. 0575 399437 – e-mail: caccialupi@assindar.it
G. Mascagni -Tel. 0564 468811
e-mail: g.mascagni@confindustriagrosseto.it

Allegato