COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO – AUTOCERTIFICAZIONE ALL’ESONERO PER ADDETTI A LAVORAZIONI PERICOLOSE

( Lavoro e Previdenza )

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO – AUTOCERTIFICAZIONE ALL’ESONERO PER ADDETTI A LAVORAZIONI PERICOLOSE

Il datore di lavoro potrà indicare nel prospetto informativo disabili la data, dalla quale ha inteso avvalersi dell’esonero, che non può essere antecedente al 24 settembre 2015.

Il Ministero del Lavoro ha emanato la nota n. 2452 del 15 aprile 2016 (allegata) con cui fornisce, in sede di prima applicazione, alcune indicazioni operative relative alla attestazione dell’esonero dei lavoratori esposti ad un rischio, ai fini Inail, pari o superiore al 60 per mille relativamente all’anno 2015.

La nota ministeriale introduce, a parere di Confindustria, delle criticità già rappresentate al Ministero del Lavoro. Ricordiamo che il decreto legislativo n. 151 del 2015 (art. 5, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 151/2015, che ha modificato l’art. 5, Legge n. 68/1999, inserendo il nuovo comma 3bis) ha introdotto una nuova fattispecie di esonero, secondo cui “i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l’esonero dall’obbligo di cui all’articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con  disabilità non occupato”.

Il legislatore prevede, quindi, solo un esonero (oneroso) laddove, in precedenza, la norma escludeva dalla base di computo gli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille.

In sede di prima attuazione, anche in assenza di autocertificazione (che andrà presentata entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto interministeriale 10 marzo 2016, quindi entro il 1 luglio 2016), il Ministero ritiene di applicare la nuova disciplina dal 24 settembre 2015.

Nel prospetto informativo che rappresenta la situazione aziendale del 2015, occorre dunque indicare se, dal 24 settembre 2015 e almeno fino al 31 dicembre dello stesso anno, il datore di lavoro ha inteso avvalersi della nuova fattispecie di esonero.

Il datore di lavoro, dunque, indicherà nel prospetto sia il numero dei lavoratori interessati sia la data dalla quale intende avvalersi dell’esonero.

La nota ministeriale fornisce alcune precisazioni relativamente alla data dalla quale il datore di lavoro può dichiarare di avvalersi dell’esonero, alle quali rinviamo.

A questo proposito, richiamiamo l’attenzione sul fatto che, secondo il Decreto interministeriale sopra citato, in contrasto con la norma cui lo stesso dà attuazione e con i lavori parlamentari, l’esonero di cui si tratta non è totale ma parziale, con un tetto massimo del 60 per cento della quota di riserva e si cumula con l’esonero parziale già previsto dall’art. 5 L. n. 68/1999.

Quindi, nel prospetto le imprese non potranno indicare un numero di lavoratori esonerati tali da comportare un abbattimento della quota di riserva superiore al 60 per cento, da calcolarsi sulla nuova base di computo e tenendo conto dell’eventuale abbattimento per esoneri parziali autorizzati secondo la normativa vigente.

Occorre infatti evidenziare, anche se non richiamato nella nota ministeriale, che la percentuale del 60% dell’esonero parziale di cui art. 5 L. n. 68/1999 va ricalcolata tenendo conto della base di computo rideterminata per effetto della ricomprensione dei lavoratori che prima venivano esclusi in quanto svolgenti mansioni a rischio (con tasso Inail pari o superiore al 60 per mille).

Esempio.

Ad agosto del 2015 avevo 100 dipendenti, di cui 30 svolgenti mansioni a rischio (da escludere). Con base di computo 70 ed una quota di riserva del 7% (5 lavoratori con disabilità), avevo chiesto un esonero parziale pari al 60% della quota di riserva (essendo quindi autorizzato a non assumere 3 lavoratori con disabilità), avendo assunto due persone con disabilità. Dopo il 24 settembre 2015, la mia nuova base di computo torna ad essere 100 (dovendo ricomprendere anche i lavoratori prima esclusi). Quindi la quota d’obbligo torna ad essere 7 (pari al 7% di 100 lavoratori) e il tetto dell’esonero parziale passa da 3 a 4 (il 60% di 7). Quindi, al 24 settembre, avrò due scoperture (obbligo di 7, due assunti, tre esonerati) che dovrò gestire, ma senza superare la quota massima di esonero del 60% (tra esonero autorizzato ed esonero autocertificato). Essendo ormai decorsi i 60 giorni dal 24 settembre, non posso più avvalermi né dell’avviamento nominativo né delle convenzioni (per una recente interpretazione restrittiva del Ministero del lavoro, nota 970 del 17-02-2016), per cui resta l’unica ipotesi dell’avviamento numerico.

Per quanto riguarda il versamento del contributo esonerativo, secondo la nota del Ministero dovrà essere effettuato nei 5 giorni lavorativi precedenti l’autocertificazione (quindi non riguarda l’iter di presentazione del prospetto informativo) e copre il periodo dalla data in cui il datore di lavoro ha inteso avvalersi dell’esonero al termine del trimestre in cui è presentata l’autocertificazione.

 

LP 53 – 11.5.2016

 

 

Rif.
R.
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