BONUS GARANZIA GIOVANI PER L’ASSUNZIONE DI TIROCINANTI

( Lavoro e Previdenza )

BONUS GARANZIA GIOVANI PER L’ASSUNZIONE DI TIROCINANTI

Incentivi fino a 12.000 euro per le assunzioni a tempo indeterminato e apprendistato di giovani fino a 29 anni che abbiano svolto un tirocinio con il Programma Garanzia Giovani.

Al fine di incentivare la trasformazione dei tirocini in contratti di lavoro, il Decreto Direttoriale 3 febbraio 2016 n. 16 ha introdotto, nell’ambito del Programma “Garanzia Giovani”, una integrazione al bonus occupazionale, denominata “Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini”.

L’Inps con la Circolare n° 89 del 24.05.2016 fornisce indicazioni operative per il godimento dell’incentivo.

Sono incentivate le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e i contratti di apprendistato professionalizzante, effettuate dal 1° marzo 2016 fino al 31 dicembre 2016 riguardanti lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurriculare entro il 31 gennaio 2016 nell’ambito del Programma Garanzia Giovani.

Il Super Bonus riconoscibile in caso di rapporto di apprendistato corrisponde a quello previsto per i rapporti a tempo indeterminato, qualora il rapporto abbia una durata pari o superiore a 12 mesi. Nelle ipotesi in cui la durata del periodo formativo inizialmente concordata sia, invece, inferiore a 12 mesi, l’importo complessivo del beneficio è proporzionalmente ridotto.

Il Super Bonus spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale.

Il Super bonus è riconosciuto a tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore che abbia svolto o stia svolgendo un tirocinio extracurriculare, a prescindere dal fatto che il tirocinio sia stato o meno realizzato presso il medesimo datore di lavoro.

Si precisa, al riguardo, che non è possibile riconoscere il Super Bonus per assunzioni che si riferiscano allo stesso giovane per la cui assunzione si sia già fruito del bonus ordinario.

L’importo dell’incentivo è determinato dalla classe di profilazione (con la quale si stima il grado di difficoltà del giovane nella ricerca di un’occupazione) attribuita al giovane al momento dell’iscrizione al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” secondo il seguente schema:

RAPPORTO DI LAVORO Classe di profilazione
1 BASSA 2 MEDIA 3 ALTA 4 MOLTO ALTA
Rapporto a tempo indeterminato € 3.000 € 6.000 € 9.000 €  12.000

L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo e, in caso di conclusione anticipata del rapporto, va proporzionato alla durata effettiva dello stesso.

In caso di rapporto a tempo parziale gli importi sopra indicati sono proporzionalmente ridotti.

L’incentivo è autorizzato dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze nel limite delle risorse stanziate a livello nazionale pari a 50 milioni di Euro.

Il Super Bonus può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 – relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”. L’Inps nella citata Circolare riporta particolari ipotesi nella quali il super Bonus può essere fruito oltre i limiti del regime “de minimis”.

L’incentivo è subordinato:

▪ alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:

– l’adempimento degli obblighi contributivi;

– l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;

– fermi restando – gli altri obblighi di legge, il rispetto degli accordi e contratti collettivi   nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

▪ all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015.

Per accedere al bonus il datore di lavoro dovrà inoltrare all’Inps una domanda preliminare di ammissione all’incentivo con il modulo online “GAGI”. Entro sette giorni dall’accettazione dell’istanza, il datore di lavoro dovrà procedere all’assunzione, qualora ancora non ancora avvenuta, e nei successivi 14 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione dell’Istituto, dovrà comunicare l’avvenuta assunzione, a pena di decadenza. L’istanza di prenotazione dell’incentivo resta valida per 30 giorni anche nel caso in cui sia rigettata per carenza di fondi, mantenendo la priorità di prenotazione in base all’originaria data dell’invio

LP 60 – 26.5.2016

Rif.
L.
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