RIMBORSO ACCISE SUL GASOLIO – TITOLI DI DISPONIBILITÀ DEL MEZZO

( Fisco e Diritto d’Impresa )

RIMBORSO ACCISE SUL GASOLIO – TITOLI DI DISPONIBILITÀ DEL MEZZO

Chiarimenti dall’Agenzia delle Dogane per fruire del “bonus gasolio”.


L’Agenzia delle Dogane, con circolare N. 4/D del 23 febbraio 2016, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla riconoscibilità del credito d’imposta sul gasolio con riguardo alle varie forme ammesse di titolarità giuridica dell’autoveicolo utilizzato.

Titoli di disponibilità del veicolo

La circolare, nel ripercorrere i requisiti necessari alla presentazione della dichiarazione per ottenere il rimborso dell’accisa, specifica che tale dichiarazione deve contenere il titolo giustificativo del possesso dell’autoveicolo.

Per quanto riguarda specificamente il comodato e la locazione senza conducente, l’Agenzia ricorda che tali forme di disponibilità sono ammesse solo qualora il concedente sia un’impresa iscritta all’Albo degli autotrasportatori e che, al fine di consentire al reale utilizzatore del veicolo di fruire del rimborso dell’accisa, i contratti di comodato e di locazione debbono essere debitamente registrati.

A tal riguardo, la circolare evidenzia l’obbligatorietà della compilazione dei campi “DATA INIZIO POSSESSO” e “DATA FINE POSSESSO” di cui al Quadro A-1 secondo le modalità riportate nella legenda della dichiarazione.

Ricordiamo, peraltro, che l’obbligo di registrazione del contratto di locazione, pur non essendo di per sé stabilito in via generale, è previsto in particolari ipotesi nelle quali la mera scrittura privata non è considerata sufficiente, come il caso del rilascio di copie certificate conformi della licenza comunitaria.

Compilazione della dichiarazione trimestrale di rimborso

La varietà delle forme contrattuali utilizzate per ottenere la disponibilità dei veicoli comporta la necessità di un aggiornamento del software di compilazione della dichiarazione di rimborso.

Nelle more di tale intervento, l’Agenzia specifica che l’esercente deve annotare nel Quadro A-1 della dichiarazione i titoli di possesso del veicolo ancora non configurati secondo il seguente criterio di redazione:

  1. per indicare l’usufrutto, utilizzare la lettera A = Proprietà;
  2. per indicare l’acquisto con patto di riservato dominio, utilizzare la lettera B = Locazione con facoltà di compera (leasing);
  3. per indicare il comodato senza conducente, utilizzare la lettera C = Locazione senza conducente.

Veicoli concessi in uso da esercente utilizzatore a titolo di leasing

La circolare affronta la fattispecie di un veicolo concesso in locazione senza conducente (ad un vettore iscritto all’Albo degli autotrasportatori) da parte di un soggetto (anch’egli iscritto all’Albo) che ne ha la disponibilità a titolo di leasing.

L’Agenzia delle Dogane chiarisce che tale situazione non integra un’ipotesi di sub- locazione (fattispecie vietata nel settore del trasporto stradale), e che pertanto, una volta perfezionata la locazione con il concedente, titolare della disponibilità del veicolo in virtù di un contratto di leasing, l’utilizzatore del veicolo è legittimato ad ottenere il rimborso delle accise sul gasolio.

È da notare, in ogni caso, che tale possibilità presuppone il “consenso prestato dall’impresa di leasing proprietaria, anche se espresso in forma preventiva nel medesimo contratto di locazione finanziaria”.

Facciamo rilevare l’importanza dell’interpretazione fornita dall’Agenzia rispetto all’art. 84 C.d.S., che limita la locazione senza conducente al caso di proprietà del veicolo da parte del concedente.

Semirimorchi trainati da trattori in disponibilità di altra impresa

L’Agenzia delle Dogane affronta la problematica inerente alla richiesta di rimborso delle accise da parte del titolare di un semirimorchio agganciato ad un trattore di un altro vettore.

Secondo l’Agenzia, infatti, accade che il titolare del semirimorchio indichi nella dichiarazione di rimborso i trattori dell’altro esercente, allegando quale titolo di possesso il contratto per trainare i semirimorchi e assumendo di essere onerato del costo del carburante. Al contempo, il titolare del trattore annota nella propria dichiarazione lo stesso trattore, avendolo usato contestualmente per l’esercizio della sua attività di trasporto merci.

La circolare rileva che, nel contratto di trazione, la titolarità del trattore permane in capo soggetto intestatario della carta di circolazione, il quale è anche il soggetto che ha in possesso il veicolo sul quale viene consumato il gasolio agevolato.

Pertanto, l’Agenzia chiarisce che l’esercente titolare dei semirimorchi trainati non ha legittimazione a richiedere il rimborso dell’accisa, non avendo la titolarità dei trattori sui quali viene consumato il gasolio, a meno che si tratti di semirimorchi adibiti a particolari trasporti e muniti di motore atto all’azionamento di attrezzature permanentemente installate e complementari al trasporto delle  merci (come, ad esempio, i motori installati sui semirimorchi frigoriferi, su quelli adibiti al trasporto di leganti idraulici, ecc.), caso in cui anche il titolare dei soli semirimorchi può inserire nella domanda di rimborso delle accise i consumi relativi a tali veicoli.

Esercizio dell’attività in forma consortile

L’Agenzia delle Dogane affronta il caso peculiare dell’attività di trasporto esercitata in forma consortile, ed in particolare l’ipotesi in cui il consorzio è titolare della gestione del distributore privato di gasolio e acquista il gasolio utilizzato da veicoli in disponibilità delle imprese consorziate e dello stesso consorzio.

La circolare chiarisce che sia il consorzio sia le singole imprese consorziate sono legittimati a chiedere il rimborso delle accise per il consumo da ciascuno autonomamente realizzato.

Variazioni della titolarità dell’azienda

La circolare, infine, fornisce chiarimenti in relazione a società subentrate ad altre imprese nell’esercizio dell’attività di trasporto per conferimento d’azienda o fusione societaria.

La società conferitaria o incorporante diventa unico soggetto legittimato a richiedere il rimborso, dal momento che prosegue nei rapporti giuridici preesistenti. Alla dichiarazione andranno allegate copia autentica dell’atto notarile di conferimento o fusione e una specifica comunicazione contenente le targhe dei veicoli e le fatture di acquisto del gasolio intestate al precedente esercente.

La stessa procedura potrà essere osservata nei casi di affitto d’azienda per  quanto riguarda i veicoli costituenti beni strumentali per l’esercizio dell’attività di trasporto.

Per ogni ulteriore approfondimento, si rinvia ad un’attenta lettura della circolare.

FD 20 – 4.5.2016

Rif.
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