RIMBORSO ACCISE SUL GASOLIO – SCADENZA 2 MAGGIO 2016

( Fisco e Diritto d’Impresa )

RIMBORSO ACCISE SUL GASOLIO – SCADENZA 2 MAGGIO 2016

Disponibilità software per la presentazione delle istanze relative al 1° trimestre 2016.

L’Agenzia delle Dogane, con nota n. 37533 del 25 marzo 2016, ricorda che a partire dal 1° aprile e fino al 2 maggio 2016 si possono presentare le istanze di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel primo trimestre 2016 (1° gennaio – 31 marzo).

È importante ricordare che, a partire dai consumi relativi al 1° trimestre 2016, il beneficio non spetta più per i consumi relativi ai veicoli di categoria Euro 2 o inferiori, così come previsto dalla Legge di stabilità 2016.

L’ammontare del beneficio per i consumi effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo  2016 è pari a 214,18609 euro per mille litri di gasolio.

Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 t, comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.

Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.

L’Agenzia ricorda che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al 4° trimestre 2015 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2017. Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno pertanto essere presentate entro il 30 giugno 2018.

In allegato la nota dell’Agenzia delle Dogane, con la quale comunica anche che è disponibile sul sito www.agenziadogane.gov.it il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione.

FD 16 – 30.3.2016

Rif.
P. Marraghini – Tel. 0575 399428 – e-mail: marraghini@assindar.it
A. Coppi – Tel. 0577 257209 – e-mail: a.coppi@confindustria.siena.it
M. Bambagini – Tel. 0564 468806 – e-mail: m.bambagini@confindustriagrosseto.it

Allegato