ESONERO DALLO SPESOMETRO 2015

( Fisco e Diritto d’Impresa )

ESONERO DALLO SPESOMETRO 2015

Definito ufficialmente l’esonero dall’obbligo di invio dello spesometro relativo al 2015.

Entro il prossimo 11 aprile (soggetti mensili 2016), 20aprile 2016 (soggetti trimestrali 2016), scade il termine per l’invio dello spesometro 2015 da parte dei soggetti che hanno posto in essere operazioni rilevanti ai fini IVA.

La comunicazione interessa tutte le operazioni per le quali è emessa fattura, con il limite di € 3.600 per quelle documentate da scontrinoricevuta fiscale. Recentemente l’Agenzia delle Entrate con lo specifico Provvedimento 6.4.2016, annunciato con il Comunicato stampa 1.4.2016, ha disposto l’esonero dallo spesometro 2015 per alcuni soggetti, analogamente a quanto già previsto per il 2014.

Come stabilito dall’Agenzia delle Entrate nel Provvedimento 5.11.2013, prot. n. 128483, sono obbligati allo spesometro anche gli Enti pubblici (Stato, Regioni, Province, Comuni e altri organismi di diritto pubblico) con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini IVA non documentate da fattura elettronica.

Il Provvedimento in esame conferma l’esonero dall’adempimento per le Amministrazioni pubbliche ex art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009 e le Amministrazioni autonome (P.A. inserite nel Conto economico consolidato, pubblicato ogni anno sulla Gazzetta Ufficiale dall’ISTAT, Autorità indipendenti e Amministrazioni ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001).

Per il 20122013 i commercianti al minuto e soggetti assimilati ex art. 22, DPR n. 633/72 (ad esempio, alberghi, ristoranti) e le agenzie di viaggio ex art. 74-ter hanno usufruito di una particolare semplificazione che consentiva di comunicare soltanto le fatture di importo pari o superiore a € 3.600, al lordo IVA, a prescindere dall’annotazione delle stesse nel registro dei corrispettivi. Per il 2014 l’esonero riguardava le fatture di importo unitario inferiore a € 3.000, al netto IVA. Il citato Provvedimento conferma l’esonero anche per il 2015 a favore dei predetti soggetti, prevedendo però che per i commercianti al minuto e soggetti assimilati lo stesso riguarda le operazioni attive di importo unitario inferiore a € 3.000, al netto IVA e per le agenzie di viaggio, lo stesso interessa le operazioni attive di importo unitario inferiore a €3.600, al lordo IVA.

Nel citato Comunicato stampa l’Agenzia ha specificato che sono altresì esclusi dallo spesometro “i soggetti che trasmettono i dati relativi alle spese sanitarie” all’Agenzia delle Entrate tramite il STS, al fine della predisposizione del mod. 730 precompilato. Ora, tale esonero non è presente nel Provvedimento in esame. Ciò riapre la questione circa l’interpretazione da riservare alla disposizione contenuta nel nuovo comma 1-quater dell’art. 21, DL n. 78/2010, introdotto dall’art. 1, comma 953, Finanziaria 2016, in base al quale, con l’intento di semplificare gli adempimenti, “l’obbligo di comunicare le operazioni di cui al comma 1 è escluso per coloro i quali trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria”.

Come desumibile dal recente Comunicato stampa 6.4.2016 il citato comma 1-quater dispone l’esclusione dallo spesometro delle operazioni già comunicate all’Agenzia delle Entrate tramite il STS, “al fine di evitare una duplicazione degli adempimenti”. Secondo l’Agenzia delle Entrate non è quindi possibile una lettura “allargata” della citata disposizione in modo da considerare l’esonero dalla stessa previsto di tipo “soggettivo” anziché oggettivo”.

La stessa Agenzia, considerato l’intento di semplificazione della citata disposizione, consente, “qualora ciò risulti più agevole”, di includere nello spesometro anche i dati delle spese sanitarie inviate tramite lo STS.

FD 18 – 7.4.2016

Rif.
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