DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO

( Fisco e Diritto d’Impresa )

DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO

Il Decreto interministeriale del 25 marzo 2016 disciplina i criteri per l’erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata, soggetti ad imposta sostitutiva del 10%.

La Legge di Stabilità 2016 ha reintrodotto la detassazione dei premi di risultato e con il Decreto interministeriale firmato il 25 marzo 2016 sono stati disciplinati i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione ai quali i contratti aziendali o territoriali legano la corresponsione dei predetti premi.

La Legge di Stabilità 2016 prevede la possibilità di detassare anche le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa e a tale riguardo, il Decreto interministeriale sopra citato individua tali somme negli utili netti distribuiti ai sensi dell’art. 2102 c.c.

In via generale, è previsto che possano beneficiare della tassazione agevolata del 10% (imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali regionali e comunali) i premi di risultato di ammontare variabile entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi annui, a condizione che il lavoratore abbia percepito, nell’anno precedente a quello di percezione del premio, redditi di lavoro dipendente di ammontare non superiore a 50.000 euro lordi.

Ai fini della verifica della soglia reddituale di 50.000 euro occorre considerare il reddito di lavoro dipendente percepito nel periodo d’imposta precedente soggetto a tassazione ordinaria – anche in relazione a più rapporti di lavoro – e al lordo delle somme detassate percepite nel medesimo anno.

Non vanno, invece, considerati i redditi diversi da quelli di lavoro dipendente (ad esempio, redditi di fabbricati, da partecipazione, redditi diversi, ecc.) nonché eventuali redditi di lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata o ad altra tipologia di imposta sostitutiva rispetto a quella in esame. Presupposto per beneficiare del regime fiscale agevolato è la presenza di un accordo di secondo livello depositato presso la DTL competente. L’art. 1, comma 187 della Legge di Stabilità 2016 subordina, infatti,  l’applicazione della detassazione dei premi di risultato alla condizione che le somme e i valori in questione siano erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’art. 51, D.Lgs n. 81/2015. Rimangono, invece, esclusi, ai predetti fini, i contratti collettivi nazionali (CCNL) nonché i contratti individuali o i contratti individuali plurimi.

Il riferimento a “contratti aziendali o territoriali di cui all’art. 51, D.Lgs n. 81/2015” implica che si tratti di contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché di contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU).

È importante evidenziare che la norma non limita l’efficacia del beneficio (imposta sostitutiva del 10%) al periodo successivo alla stipulazione del contratto collettivo ma lascia ampia discrezionalità alla contrattazione collettiva. Si ritiene, pertanto, legittimo che un contratto collettivo stipulato nel corso del 2016 possa prevedere un’efficacia retroattiva delle proprie disposizioni per tutto il 2016.

Si ricorda che sia gli accordi aziendali che quelli territoriali vanno depositati, esclusivamente in via telematica, alla DTL competente, entro 30 giorni dalla relativa sottoscrizione. Il contratto deve essere, inoltre, accompagnato dalla dichiarazione di conformità dello stesso alle disposizioni dell’art. 1, comma 188 della Legge di Stabilità 2016 e del Decreto interministeriale 25 marzo 2016.

Un punto fermo ai fini dell’applicazione della detassazione risulta, dunque, essere il deposito, presso la DTL, del contratto collettivo aziendale o territoriale contenente i criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione cui è collegata l’erogazione dei premi di risultato.

È importante sottolineare che, a differenza del passato, l’imposta sostitutiva del 10% potrà essere applicata esclusivamente in relazione a “premi di risultato (…) di ammontare variabile ”. Rimangono, pertanto, escluse dal regime fiscale agevolato tutte quelle voci retributive aggiuntive (straordinari, maggiorazioni, indennità varie, ecc.) non qualificabili come “premi di risultato” benché riconducibili a maggiore produttività.

Il premio di risultato deve essere di ammontare variabile: ciò implica che il relativo importo dovrà essere modulato in funzione del grado di raggiungimento del risultato misurabile in modo oggettivo attraverso indicatori numerici o di altro tipo puntualmente individuati. Non risulterebbe, invece, detassabile il premio di importo fisso erogato al raggiungimento del risultato in quanto non verrebbe soddisfatto il requisito della variabilità del relativo ammontare.

Viene inoltre stabilito un nesso causale imprescindibile tra il raggiungimento dell’obiettivo prefissato (incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione), verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati, e l’erogazione del premio detassabile.

Per poter detassare, dunque, non è più sufficiente il semplice perseguimento degli obbiettivi ma ne è richiesto l’effettivo conseguimento.

Ciò premesso, sorge il dubbio in relazione alla possibilità di poter detassare i premi di risultato erogati a partire da quest’anno in forza di contratti di secondo livello depositati in anni precedenti e ancora in corso di validità. In particolare, ci si chiede se sia legittimo applicare l’imposta sostitutiva del 10% su premi di risultato (escludendo, ovviamente, a priori, alla luce di quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2016, qualsiasi altra tipologia di somma non riconducibile al premio) erogati nel 2016 in forza di contratti depositati negli anni scorsi.

Sebbene, sul punto, risulti fondamentale ed auspicabile un intervento  chiarificatore da parte del Ministero, si ritiene che laddove i vecchi contratti possano ritenersi conformi alle disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2016 e nel Decreto interministeriale del 25 marzo 2016, i premi di risultato erogati in esecuzione degli stessi possano essere legittimamente detassati. In relazione a tali contratti, si ritiene, inoltre, non necessario provvedere nuovamente al loro deposito presso la DTL.

FD 22 – 27.5.2016

Rif.
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