CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO

( Agevolazioni, Credito e Finanza, Assicurazioni )

CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO

Chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate – Circolare n.5/E/2016.

La circolare 5/E dell’Agenzia delle Entrate, relativa al credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all’art. 3 del DL 145/2013 come modificato dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge 23.12.2014 n.190), fornisce importanti precisazioni nell’ambito di applicazione della misura, sulle modalità di calcolo del beneficio e sulla documentazione attestante le spese agevolabili.

L’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione è individuato dal su indicato art 3, comma 1 del DL 145/2013 che riconosce il credito di imposta riservato alle imprese che indipendentemente dalla natura giuridica, settore economico, regime contabile, e dimensione, effettuino investimenti in attività di ricerca e sviluppo dell’innovazione; devono essere residenti nel territorio italiano o avere stabili organizzazioni per quelle non residenti. In assenza di specifica esclusione normativa possono beneficiare dell’agevolazione anche gli enti non commerciali, le imprese agricole, i consorzi, le Reti d’impresa. L’attività di ricerca e sviluppo può essere svolta anche in ambiti diversi da quello scientifico e tecnologico, specificando tuttavia che, la su indicata attività, deve raggiungere nuovi livelli di conoscenza, di accrescimento di quelli esistenti, di utilizzo di tali conoscenze per nuove applicazioni, processi o procedure. Non sono considerate attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche molto simili alle precedenti apportate ai prodotti, ai processi di produzione, ai servizi o alle operazioni esistenti.

Le spese ammissibili ai fini della determinazione dell’agevolazione si riassumono sinteticamente in: 1) spese per il personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione; 2) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo; 3) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, con start-up innovative; 4) competenze tecniche relative a una invenzione industriale o biotecnologica. Ai fini dell’agevolazione, saranno ammissibili gli investimenti su indicati rilevati a decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31.12.2014, e fino al 31.12.2019.

Il valore del credito d’imposta può essere in sintesi indicato nella misura del 50% delle spese di cui ai precedenti punti 1) e 3) e del 25% di quelle ai punti 2) e 4); le su indicate spese devono essere tuttavia pari ad almeno € 30.000 in ciascuno dei periodi d’imposta considerati.

Gli uffici dell’Associazione sono a disposizione per qualsiasi approfondimento della normativa, e per organizzare azioni di assistenza per la predisposizione della documentazione necessaria alla richiesta e ottenimento dell’agevolazione.

FI 18 – 6.5.2016

Rif.

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